Collegio degli Storici della Chirurgia

Statuto

Articolo I - Costituzione

É costituito in Napoli il Collegium Historicorum Chirurgiae da n. 6 (sei) Chirurghi Fondatori nelle persone dei Proff. Andrea Renda, Giuseppe Romagnuolo, Gennaro Rispoli, Biagio Trojaniello, Ludovico Docimo, Marco De Fazio.

Articolo II - Funzioni

Il Collegium ha la funzione di realizzare un’amichevole e costruttiva collaborazione tra gli specialisti, i cultori e gli studiosi di “Storia della Chirurgia” per promuovere lo sviluppo e la diffusione di questa branca del Sapere, curando a tal fine anche scambi internazionali con altre realtà associative analoghe. Il Collegium Historicorum Chirurgiae si configura quale Associazione non riconosciuta di Studi e Ricerche. Il Collegium è indipendente, apartitico e senza fini di lucro.

Articolo III - Compiti

Il Collegio si propone di riunire nel proprio alveo Chirurghi, Medici, Cultori delle Discipline Mediche oltre che Specialisti e/o Esperti di Storia della Medicina, di Storia della Sanità, di Paleo-Patologia, Etnologia, Antropologia, Archeologia, Storia Antica, Medioevale e Moderna, Storia delle Religioni, Storia della Scienza e altre branche affini, per arricchirsi delle conoscenze e dell’esperienza di questi Studiosi, stabilendo sinergie virtuose soprattutto relativamente allo studio della Chirurgia nell’antico. Il Collegium intende, altresì, stabilire rapporti, intese, interazioni con Società Scientifiche, Gruppi di Studio, Associazioni Culturali, Enti Pubblici o Privati, Fondazioni e, più in generale, con tutti i soggetti con i quali l’interlocuzione può rappresentare uno strumento di crescita delle conoscenze nel settore della “Storia della Chirurgia”.

Articolo IV - Finalità

Il Collegium la finalità di consolidare e corroborare l’identità della “Storia della Chirurgia” quale disciplina di profilo autonomo e, per questa via, di determinare l’incremento della conoscenza della Dottrina Chirurgica così come l’elevazione dell’Etica e del Prestigio Professionale. Per questo il Collegio intende farsi promotore di una articolata attività scientifica basata anche su una produzione propria, realizzando, curando o patrocinando eventi editoriali e/o culturali nello specifico campo della “Storia della Chirurgia”. In tale veste il Collegio potrà svolgere ogni tipo di attività e prendere qualsivoglia iniziativa, rivolta anche agli esterni, per sviluppare la propria attività e la crescita scientifica e culturale dei suoi Iscritti e della Collettività. Il Collegium, inoltre, potrà istituire ed assegnare Premi, Borse di Studio e Contratti di Ricerca finalizzati, in proprio e/o in partecipazione con terzi nonché organizzare e promuovere servizi di vario genere nell’interesse degli Iscritti.

Articolo V - Sede

Il Collegium Historicorum Chirurgiae ha Sede Legale in Italia, nel Comune di Napoli, presso il domicilio del Legale Rappresentante.

Articolo VI - Composizione

Il Collegio è composto da una Segreteria Generale, da un Comitato di Segreteria, da un Direttivo, da un Albo degli Iscritti, da una Consulta dei Probi Viri.

Articolo VII - Segretari Generali

La Segreteria Generale ha la funzione di coordinare il Direttivo. I componenti la Segreteria Generale sono in numero di tre (N. 3); al loro interno individuano il Rappresentante Legale e Giudiziale. I Segretari Generali restano in carica per quattro (N. 4) anni e possono essere rinominati.

Articolo VIII - Direttivo

Il Collegium è retto nella sua vita dall’Organo di Segreteria Generale che è collaborato in ciò dal Direttivo. Il Direttivo ha il compito di nominare i componenti la Segreteria Generale, di nominare i componenti il Comitato di Segreteria, di indire le Riunioni Amministrative e di svolgerne l’ordine del giorno, di valutare le richieste di adesioni con potere di ricusazione “tecnica” negli aspiranti ritenuti non idonei, di designare l’Organo di Stampa Ufficiale, di proporre alla Consulta dei Probi Viri eventuali cariche onorifiche, benemerenze e/o attestazioni di merito e di esaminare ogni questione posta dalla Segreteria generale o da ciascuno degli Iscritti all’Albo. Il Direttivo approva, inoltre, il rendiconto finanziario annuale redatto dal Tesoriere. Le Riunioni Amministrative (almeno una all’anno) sono presiedute a turno, tra coloro che assicurano la presenza; tali riunioni possono svolgersi anche in via telematica.

Articolo IX - Composizione del Direttivo

I componenti il Direttivo del Collegium Historicorum Chirurgiae non possono superare il numero di 60 unità in prima applicazione e restano in carica per quattro (N. 4) anni rinnovabili. I Chirurghi Fondatori entrano di diritto a far parte del Direttivo. Il Direttivo ogni due (N. 2) anni, nella sua autonomia, procede ad un aggiornamento/integrazione dei proprii componenti.

Articolo X - Programmazione

Il Direttivo, sentito il parere degli Iscritti, elabora il programma degli Incontri Scientifici del Collegio ed individua i tempi e le modalità di tali riunioni. Si stabilisce che la sede delle riunioni e di tutti gli eventi scientifici del Collegium Historicorum Chirurgiae sia itinerante, preferendo, quando possibile, sedi di rilevanza storica.

Articolo XI - Comitato di Segreteria

I Segretari Generali sono affiancati da un Comitato di Segreteria rappresentato da non più di sette (N. 7) componenti di cui uno (N.1) con funzioni di Tesoriere. I componenti il Comitato di Segreteria restano in carica per quattro (N. 4) anni e possono essere rinominati.

Articolo XII - Consulta dei Probi Viri

La Consulta dei Probi Viri si compone di tre (N.3) iscritti; essi sono nominati dal Direttivo.

La Consulta interviene:
a) nelle questioni di rilevanza etica;
b) in ogni controversia, su richiesta del Direttivo;
c) su iniziativa autonoma ove sia riscontrabile un discostamento dagli obiettivi e dagli scopi statutari;
d) con parere vincolante in tema di conferimento di onorificenze o attestazioni di merito.

Articolo XIII - Albo

Per la natura peculiare del Collegium, che è quella di un’assemblea permanente di Studiosi, gli Iscritti all’Albo non hanno decadenza dalle posizioni associative eccetto che nel caso di dimissioni volontarie. Non si pongono limiti al numero dei componenti l’Albo degli Iscritti.

Articolo XIV - Risorse Economiche

A tutti gli iscritti del Collegium Historicorum Chirurgiae non si richiede la corresponsione di una quota associativa: l’iscrizione è gratuita. Per sostenere le spese del Collegio è possibile l’acquisizione di risorse e di contributi e/o donazioni da parte di Enti Pubblici o Istituzioni e/o Soggetti Privati. In casi eccezionali il Direttivo può richiedere agli aderenti una partecipazione alle spese di gestione. Eventuali depositi e/o conti correnti bancari saranno a firma disgiunta del Tesoriere e del Segretario Generale nominato Rappresentante Legale del Collegio.

Articolo XV - Anno Collegiale

L’Anno Collegiale coincide con l’Anno Solare.

Articolo XVI - Rendiconto delle Attività

Allo scadere dell’Anno Collegiale il Direttivo è tenuto a redigere una Relazione Conclusiva.

Articolo XVII - Sito Web

Al fine di acquisire alla “Storia della Chirurgia” la maggior diffusione possibile nell’ambiente medico ed in quello dell’intellettualità tutta, si decide di dotare il Collegium di un Sito sul Web. I Segretari Generali nominano tra i componenti il Comitato di Segreteria un responsabile del “sito”.

Articolo XVIII - Attività Correlate

Il Collegium si riserva di concedere il patrocinio, quando richiesto, per lo svolgimento di eventi culturali che risultino in linea con il dettato statutario. Il Collegium si riserva, altresì, l’imprimatur sulle pubblicazioni e/o le attività cui darà vita autonomamente.

Articolo XIX - Iscrizioni

L’adesione al Collegium è libera ed è a tempo indeterminato; essa non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. Gli interessati che condividano gli intenti statutari inviano la Domanda di Iscrizione a mezzo posta elettronica o fax; il modulo relativo è scaricabile dal sito www.collegiostoricidellachirurgia.it . Ogni anno il Direttivo provvede ad aggiornare l’Albo degli Iscritti.

Articolo XX - Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto potrà essere modificato mediante approvazione a maggioranza semplice del Direttivo; in tal caso è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di voto paritario ha prevalenza quello del componente in turno a presiedere.

 

 

Il presente Statuto e le relative Norme Transitorie 

sono stati approvati nella riunione assembleare del 19 aprile 2012

 


Il presente Statuto è stato modificato nella sua composizione con l'introduzione della figura del "Presidente Onorario". Tale modifica è stata approvata nella riunione assembleare del 17 ottobre 2017