Collegio degli Storici della Chirurgia

Articolo XVI - Rendiconto delle Attività

Sabato, 01 Febbraio 2014 20:36

Allo scadere dell’Anno Collegiale il Direttivo è tenuto a redigere una Relazione Conclusiva.

Articolo XV - Anno Collegiale

Sabato, 01 Febbraio 2014 20:35

L’Anno Collegiale coincide con l’Anno Solare.

Articolo XIV - Risorse Economiche

Sabato, 01 Febbraio 2014 20:35

A tutti gli iscritti del Collegium Historicorum Chirurgiae non si richiede la corresponsione di una quota associativa: l’iscrizione è gratuita. Per sostenere le spese del Collegio è possibile l’acquisizione di risorse e di contributi e/o donazioni da parte di Enti Pubblici o Istituzioni e/o Soggetti Privati. In casi eccezionali il Direttivo può richiedere agli aderenti una partecipazione alle spese di gestione. Eventuali depositi e/o conti correnti bancari saranno a firma disgiunta del Tesoriere e del Segretario Generale nominato Rappresentante Legale del Collegio.

Articolo XIII - Albo

Sabato, 01 Febbraio 2014 20:34

Per la natura peculiare del Collegium, che è quella di un’assemblea permanente di Studiosi, gli Iscritti all’Albo non hanno decadenza dalle posizioni associative eccetto che nel caso di dimissioni volontarie. Non si pongono limiti al numero dei componenti l’Albo degli Iscritti.

Articolo XII - Consulta dei Probi Viri

Sabato, 01 Febbraio 2014 20:27

La Consulta dei Probi Viri si compone di tre (N.3) iscritti; essi sono nominati dal Direttivo.

La Consulta interviene:
a) nelle questioni di rilevanza etica;
b) in ogni controversia, su richiesta del Direttivo;
c) su iniziativa autonoma ove sia riscontrabile un discostamento dagli obiettivi e dagli scopi statutari;
d) con parere vincolante in tema di conferimento di onorificenze o attestazioni di merito.

Articolo XI - Comitato di Segreteria

Sabato, 01 Febbraio 2014 20:26

I Segretari Generali sono affiancati da un Comitato di Segreteria rappresentato da non più di sette (N. 7) componenti di cui uno (N.1) con funzioni di Tesoriere. I componenti il Comitato di Segreteria restano in carica per quattro (N. 4) anni e possono essere rinominati.

Articolo X - Programmazione

Sabato, 01 Febbraio 2014 20:26

Il Direttivo, sentito il parere degli Iscritti, elabora il programma degli Incontri Scientifici del Collegio ed individua i tempi e le modalità di tali riunioni. Si stabilisce che la sede delle riunioni e di tutti gli eventi scientifici del Collegium Historicorum Chirurgiae sia itinerante, preferendo, quando possibile, sedi di rilevanza storica.

Articolo IX - Composizione del Direttivo

Sabato, 01 Febbraio 2014 20:25

I componenti il Direttivo del Collegium Historicorum Chirurgiae non possono superare il numero di 60 unità in prima applicazione e restano in carica per quattro (N. 4) anni rinnovabili. I Chirurghi Fondatori entrano di diritto a far parte del Direttivo. Il Direttivo ogni due (N. 2) anni, nella sua autonomia, procede ad un aggiornamento/integrazione dei proprii componenti.

Articolo VIII - Direttivo

Sabato, 01 Febbraio 2014 20:25

Il Collegium è retto nella sua vita dall’Organo di Segreteria Generale che è collaborato in ciò dal Direttivo. Il Direttivo ha il compito di nominare i componenti la Segreteria Generale, di nominare i componenti il Comitato di Segreteria, di indire le Riunioni Amministrative e di svolgerne l’ordine del giorno, di valutare le richieste di adesioni con potere di ricusazione “tecnica” negli aspiranti ritenuti non idonei, di designare l’Organo di Stampa Ufficiale, di proporre alla Consulta dei Probi Viri eventuali cariche onorifiche, benemerenze e/o attestazioni di merito e di esaminare ogni questione posta dalla Segreteria generale o da ciascuno degli Iscritti all’Albo. Il Direttivo approva, inoltre, il rendiconto finanziario annuale redatto dal Tesoriere. Le Riunioni Amministrative (almeno una all’anno) sono presiedute a turno, tra coloro che assicurano la presenza; tali riunioni possono svolgersi anche in via telematica.

Articolo VII - Segretari Generali

Sabato, 01 Febbraio 2014 20:25

La Segreteria Generale ha la funzione di coordinare il Direttivo. I componenti la Segreteria Generale sono in numero di tre (N. 3); al loro interno individuano il Rappresentante Legale e Giudiziale. I Segretari Generali restano in carica per quattro (N. 4) anni e possono essere rinominati.